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Aug 20, 2023

Nuovi livelli massimi UE di contaminanti negli alimenti: aflatossine, metalli e altro

Credito: Guillaume Périgois tramite Unsplash

La Commissione Europea ha fissato nuovi livelli massimi (ML) per alcuni contaminanti negli alimenti.

I nuovi ML entrano in vigore dal 25 aprile 2023. I ML per ciascun contaminante presente in alcuni alimenti sono stabiliti nell'Allegato I del Regolamento 2023/915 della Commissione Europea, che sostituisce il Regolamento 1881/2006.

Il regolamento riguarda contaminanti come:

L'elenco completo dei contaminanti e dei rispettivi LM in alcuni alimenti, come riportato nell'Allegato I, è il seguente:

1

Micotossine

1.1

Aflatossine

Livello massimo (μg/kg)

Osservazioni

B1

Somma di B1, B2, G1 e G2

M1

Per la somma delle aflatossine, i livelli massimi si riferiscono alle concentrazioni limite inferiore, calcolate presupponendo che tutti i valori al di sotto del limite di quantificazione siano pari a zero.

1.1.1

Frutta secca da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o da utilizzare come ingrediente negli alimenti, ad eccezione dei prodotti elencati in 1.1.3

5,0

10,0

-

1.1.2

Frutta secca utilizzata come unico ingrediente o prodotti trasformati a base di frutta secca, immessi sul mercato per il consumatore finale o utilizzati come ingrediente negli alimenti, ad eccezione dei prodotti elencati in 1.1.3

2,0

4,0

-

Nel caso di alimenti costituiti da frutta secca utilizzata come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti per almeno l'80 % dalla frutta secca in questione, i tenori massimi stabiliti per la corrispondente frutta secca si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.3

Fichi secchi

6,0

10,0

-

Nel caso di alimenti costituiti da fichi secchi utilizzati come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti almeno per l'80 % da fichi secchi, i tenori massimi stabiliti per i fichi secchi si applicano anche a tali prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.4

Arachidi (arachidi) e altri semi oleosi, da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o da utilizzare come ingrediente alimentare

8,0

15,0

-

Tranne arachidi (arachidi) e altri semi oleosi destinati alla frantumazione per la produzione di olio vegetale raffinato.

Se si analizzano le arachidi (arachidi) e altri semi oleosi con guscio non commestibile, per il calcolo del contenuto di aflatossine si presuppone che tutta la contaminazione sia sulla parte commestibile.

1.1.5

Arachidi (arachidi) e altri semi oleosi utilizzati come unico ingrediente o prodotti trasformati a base di arachidi (arachidi) e altri semi oleosi, immessi sul mercato per il consumatore finale o utilizzati come ingrediente alimentare

2,0

4,0

-

Esclusi gli oli vegetali greggi destinati alla raffinazione e gli oli vegetali raffinati.

Se si analizzano le arachidi (arachidi) e altri semi oleosi con guscio non commestibile, per il calcolo del contenuto di aflatossine si presuppone che tutta la contaminazione si trovi sulla parte commestibile.

Nel caso di alimenti costituiti da arachidi (arachidi) e altri semi oleosi utilizzati come unico ingrediente o nel caso di prodotti trasformati costituiti almeno per l'80 % da arachidi (arachidi) e altri semi oleosi interessati, i tenori massimi stabiliti per i corrispondenti arachidi (arachidi) e altri semi oleosi si applicano anche a questi prodotti. Negli altri casi si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

1.1.6

La frutta a guscio deve essere sottoposta a cernita o altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o dell'uso come ingrediente negli alimenti, ad eccezione dei prodotti elencati in 1.1.8 e 1.1.10

5,0

10,0

-

Se si analizza la frutta a guscio 'con guscio', per calcolare il contenuto di aflatossine si presuppone che tutta la contaminazione si trovi sulla parte commestibile.

1.1.7

Frutta a guscio utilizzata come unico ingrediente o prodotti trasformati a base di frutta a guscio, immessi sul mercato per il consumatore finale o utilizzati come ingrediente negli alimenti, ad eccezione dei prodotti elencati in 1.1.9 e 1.1.11

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